GIOVANNI TESE', Referèndum e Costituzione. Il referèndum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020: perché bisogna votare “NO”

Sommario: 1. Introduzione – 2. Gli istituti referendari nell’ordinamento giuridico italiano – 3. Il referèndum costituzionale o confermativo –  4. Le modifiche alla Costituzione dal 1948 ad oggi. –  5.Ilreferèndum “costituzionale o confermativo” del 20 e 21 settembre 2020– 6. Perché bisogna votare “NO” – 7. Conclusioni. 



1.   Introduzione

 

I sindaci di tutti i comuni italiani da qualche settimana hanno disposto le affissioni dei manifesti per rendere noto agli elettori italiani il D.P.R. 17 luglio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 che convoca i comizi elettorali e fissa la data per lo svolgimento delle consultazioni referendarie ex articolo 138 della Costituzione.

 

« Il Sindaco,[…]rende noto che con Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020 sono stati convocati i comizi per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 per lo svolgimento del seguente REFERÈNDUM COSTITUZIONALE “Approvate il testo della Legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57, e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?” »  

«La votazione si svolgerà domenica 20 settembre, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 21 settembre 2020, dalle ore 7 alle ore 15.» 

«L’elettore per votare, deve esibire al presidente di seggio la tessera elettorale personale (o un attestato sostitutivo) e un documento di riconoscimento. 6 agosto 2020»[1]

 

Così si legge nei manifesti che rendono nota la consultazione elettorale cui sono stati chiamati le elettrìci e gli elettori italiani.

 

Invero dalla lettura del testo riportato nel manifesto sopra richiamato sembra alquanto difficile se non addirittura impossibile poter cogliere tanto il reale contenuto quanto l’importanza e gli effetti che il referèndum costituzionale in esame comporterà sia per la nostra Costituzione sia per la stessa democrazia.

 

Crediamo, pertanto, possa essere utile ancor prima di entrare nel merito del quesito referendario, pur senza avere la pretesa di essere esaustivi, rendere alcuni chiarimenti preliminari sia sugli istituti referendari in generale e su quello costituzionale o confermativo in particolare. 

 

2. Gli istituti referendari nell’ordinamento giuridico italiano

 

Il termine referèndum, gerundivo neutro sostantivato del verbo latino referre (riferire, riportare, rispondere), si faderivare dall’espressione, sempre in lingua latina, convocatio ad referèndum,ossia convocazione per riferire, per riportare, per rispondere.

 

Nella sua accezione più lata e nell’uso moderno, il referèndumè un istituto giuridico che consiste nella convocazione del corpo elettorale perché possa pronunciarsi direttamente e quindi decidere in merito ad una data questione, su particolari proposte ovvero su determinate norme giuridiche con la facoltà di scegliere tra due o più opzioni predefinite. Prevalentemente si è chiamati a rispondere con un “Sì” oppure con un “No”.

 

Nessun dubbio circa l’importanza dei referèndum quali importanti strumenti di democrazia diretta e di attuazione concreta della sovranità popolare. Tuttavia non possono esser trascurate ipotesi di campagne pubblicitarie fuorvianti, di disinformazioni e manipolazioni che potrebbero falsare la concreta volontà popolare e ciò con effetti pericolosi e anche devastanti in relazione alla posta in gioco. 

 

Comunque e in ogni caso rimettere le decisioni importanti direttamente nelle mani del popolo sovrano è la forma più alta di democrazia e come tale ogni esito va rispettato.

 

Diverse possono essere le tipologie referendarie secondo la materia.  Ci limitiamo ad accennarne alcune: referèndumistituzionali, d’indirizzo politico, sanzionatori e legislativi.  Quelli legislativi a loro volta possono essereordinarise attengono alla legislazione ordinaria e costituzionalise riguardano la Costituzione.

 

Rispetto allo scopo si possono distinguere in: “propositivi”, “consultivi o di indirizzo”, “deliberativi”, “confermativi” e “abrogativi”.

 

Ci sembra doveroso sottolineare che l’Italia repubblicana è frutto di una scelta referendaria.

 

Fu con il referèndum istituzionale tenutosi nel nostro Paese il 2 giugno del 1946infatti, che le elettrìci e gli elettori italiani furono chiamati a scegliere tra Monarchia e Repubblica e come è noto scelsero la Repubblica con 12.717.923 voti, il 54% dei voti espressi.

 

Il nostro ordinamento giuridico e in particolare la nostra Costituzione tra gli istituti di democrazia diretta ha accolto: “l’iniziativa legislativa popolare” prevista dal secondo comma dell’articolo 71 della Legge fondamentale dello Stato secondo cui «Il popolo esercita l'iniziativa legislativa mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli.»; il “diritto di petizione” previsto dall’articolo 50 della Costituzione che  statuisce: «Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.»;nonché, come abbiamo già avuto modo di evidenziare, diverse tipologie di referèndum”.

 

referèndumsono, pertanto, strumenti di esercizio della sovranità popolare sancita dall’art. 1 della Costituzione della Repubblica; sono istituti di democrazia diretta ergo mediante i quali il popolo sovrano può manifestare direttamente la sua volontà.

 

Innanzi tutto va ricordato il referèndum sulle leggi ordinarie o legislativo ed in particolare il referèndum abrogativo, regolato dall’articolo 75[2]della Costituzione secondo cui almeno cinquecentomila elettori, aventi diritto di votare per la Camera dei deputati, ovvero non meno di cinque Consigli regionali  possono chiedere l’indizione di referendum popolare per deliberare l’abrogazione totale o parziale di determinate leggi ordinarie o di atti aventi forza e valore di legge, eccezion fatta per le «leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto e di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali».

 

Una volta che il referèndumviene ammesso da parte della Corte Costituzionale e conseguentemente indetto dal Presidente della Repubblica, il corpo elettorale potrà pronunciarsi sul quesito referendario con un “Sì” o con un “No”.

 

Per la validità delreferèndum è necessaria la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto. Questa condizione, come vedremo, non è richiesta per il referèndum costituzionale.

 

La legge o le norme oggetto del referèndum, saranno abrogate allorquando i “Sì” a favore dell’abrogazione otterranno la maggioranza assoluta dei votanti.

 

Il referèndum abrogativo rappresenta la tipologia referendaria più diffusa e praticata nel nostro Paese. Dal 1948 ad oggi, a livello nazionale, sono stati svolti 67 referèndum abrogativi.

 

Il quorum elettoraleprevisto, ossia la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto, è stato raggiunto 39 volte mentre per le restanti 28 volte il quorum non è stato conseguito. Allorquando è stato raggiunto i “Sì” all’abrogazione sono stati 23 e 16 i “No”.

 

Tra i referèndum abrogativi più noti che si sono tenuti in Italia ricordiamo quelli: sull’abrogazione della Legge Fortuna – Baslini con la quale è stato  introdotto in Italia il divorzio, sull’abolizione della pena dell’ergastolo,  sull’abrogazione di alcune norme della legge 194 sull’aborto, sull’abrogazione delle norme limitative della responsabilità civile per i giudici, sulla disciplina della caccia,  sull’abrogazione dell’uso dei fitofarmaci nell’agricoltura,  sulla riduzione dei voti di preferenza da tre a uno nelle elezioni per la Camera dei deputati, sull’abrogazione delle pene per la detenzione ad uso personale di droghe leggere,  sull’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti,  sull’abrogazione della legge istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali, sull’abrogazione della legge istitutiva del Ministero dell’agricoltura e delle foreste,  sull’abolizione della legge istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, sull’abrogazione della norma che definiva pubblica la RAI e sull’abrogazione di diverse altre norme riguardanti diverse materie.

 

Oltre al referèndum abrogativosuperiormente delineato, nel nostro ordinamento giuridico sono previste altre forme referendarie.

 

L’articolo 123[3]della Costituzione assegna agli Statuti regionali il compito di regolare i referèndum su leggi e provvedimenti amministrativi delle Regioni.

L’articolo 132[4]della Costituzione prevede che la richiesta di una legge costituzionale che dispone la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni deve essere confermata dalle popolazioni interessate con referèndumche in caso di voto favorevole ne costituirà l’imprescindibile presupposto. Anche le leggi ordinarie per consentire il passaggio di Comuni o Provincie da una Regione a un’altra devono essere precedute dal voto favorevole espresso in apposita consultazione referendaria.

 

L’articolo 133[5]della Costituzione dispone che la Regione può, con il consenso delle popolazioni interessate, accertato mediante referèndum, istituire nel proprio territorio nuovi Comuni, cambiare la denominazione a quelli esistenti e modificare le circoscrizioni. 

 

Il 18 giugno del 1989 si tenne nel nostro Paese un particolare tipo di referèndum, denominatodi “indirizzo”“consultivo”, unico finora di questo genere nella storia repubblicanaper sentire il popolo sovranosull’eventuale conferimento di un mandato costituente al Parlamento Europeo e di rafforzamento politico delle istituzioni comunitarie o meglio sulla trasformazione della Comunità Economica Europea in Unione Europea.

 

Si è trattato in buona sostanza, per farla breve,di un   referèndum con forte valore politico dal momento che fu richiesto al corpo elettorale un parere prevalentemente politico e come tale giuridicamente non vincolante.

 

La nostra Costituzione non prevede la tipologia referendaria appena delineata e pertanto in occasione del richiamato referèndumdel 1989 per la sua indizione è stata necessaria una legge costituzionale, la n. 2 del 3 aprile 1989. 

 

Nella nostra Costituzione, del pari, non sono previsti referèndum “propositivi”, “deliberativi” legislativi”.

 

 Il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto del 2000, tuttavia, ha disposto che negli Statuti degli Enti Locali si debbano prevedere forme di consultazione popolare e procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati.

 

Diverse Regioni e moltissimi comuni hanno inserito nei propri Statuti la possibilità di indire referèndum “propositivi”, “consultivi” abrogativi”.

 

Giova precisare che fonti sub-costituzionali prevedono che in ambito locale, è possibile indirereferèndum consultivi per verificare l’orientamento della popolazione in merito a provvedimenti amministrativi, come la chiusura dei centri storici al traffico automobilistico, l’orario di apertura e di chiusura dei negozi e per altre materie di importanza locale.

 

Infine, il nostro ordinamento giuridico prevede, come già ricordato, il referèndum sulle leggi costituzionali o di revisione costituzionale su cui riteniamo oltremodo utile soffermarci al fine di rendere più chiara la problematica che ci occupa. 

 

3. Il referèndum costituzionale o confermativo

 

Le Costituzioni ossia le leggi fondamentali degli Stati, con riguardo alle problematiche afferenti la loro modificabilità, vengono generalmente distinte in “flessibili” o “rigide”. 

 

Sono “flessibili” quando possono essere modificate ed integrate dagli ordinari strumenti legislativi e quindi secondo il normale procedimento di formazione delle leggi ordinarie.

 

Sono definite “rigide”, invece, quelle costituzioni modificabili solo attraverso un procedimento aggravato o rafforzato rispetto al procedimento ordinario.

 

 Ne consegue che per la modificazione o abrogazione delle disposizioni in esse contenute è richiesto un procedimento più complesso rispetto a quello necessario per l’approvazione di legge ordinarie a cominciare dalle maggioranze richieste.

 

Risulta agevole dedurre che le costituzioni “flessibili” ben possono essere stravolte, più o meno ampiamente, con maggioranze improvvisate e numericamente limitate.

 

Le costituzioni “rigide” invece per la loro revisione necessitano di un procedimento complesso e ciò sia per i tempi necessari e sia per le maggioranze qualificate richieste che garantiscono un’attenta riflessione e richiedono un più sicuro ed ampio consenso e si pongono in posizione sovraordinate rispetto a tutte le altre fonti che non abbiano un grado costituzionale.

 

Non occorrono impegnative disquisizioni per comprendere che ogni e qualsiasi modifica od integrazione da apportare alle costituzioni debba trovare su di esse la più ampia convergenza della volontà popolare, in mancanza si configurerebbero inevitabilmente o gravi fratture politiche e sociali o una forte mortificazione del principio democratico. In buona sostanza le Costituzioni “rigide” adottate dalla maggior parte degli Stati contemporanei ad ordinamento democratico, contrariamente a quanto avviene per le costituzioni “flessibili”, garantiscono una maggiore adesione al principio della sovranità popolare e pertanto assegnano al popolo sovrano un ruolo fondamentale e determinante. 

 

Le Madri e i Padri costituenti il 2 giugno 1946 allorquando furono eletti dal popolo con voto libero e segreto a far parte dell’Assemblea Costituente che aveva il compito fondamentale di redigere la Costituzione repubblicana, memori dell’esperienza della dittatura fascista che con una raffica di leggi ordinarie stravolse lo Statuto Albertino annientando quelle libertà che erano state concesse al popolo, vollero scegliere per la nuova Costituzione italiana la forma “rigida” al fine di offrire alle italiane e agli italiani le garanzie necessarie per la tutela e il rispetto della sovranità popolare nonché per l’affermazione e lo sviluppo della democrazia e della libertà.

 

Il principio della “rigidità” venne consacrato nell’articolo 138[6]della nostra Carta Costituzionale approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 a larghissima maggioranza (458 voti favorevoli, 62 contrari e nessun astenuto, su di un totale di 520 votanti),promulgata il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il primo gennaio 1948.

 

Le leggi di revisione costituzionale e le nuove leggi costituzionali, stante il carattere “rigido” della nostra Costituzione, potranno essere approvate, pertanto, dal Parlamento solo con il complesso procedimento previsto dal richiamato articolo 138 della Costituzione.

 

La legge costituzionale dovrà essere approvata con due successive deliberazioni e quindi due volte da ciascuna Camera e con un intervallo tra la prima e la seconda deliberazione non minore di tre mesi.

 

La seconda deliberazione dovrà essere approvata con almeno la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera ed in tal caso la legge potrà essere promulgata dal Capo dello Stato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e conseguentemente potrà entrare in vigore.

 

Ove, invece, l’approvazione dovesse avvenire con la sola maggioranza assoluta cioè la metà più uno dei componenti di ciascuna Camera, almeno 316 per la Camera dei Deputati e almeno 161 voti per il Senato, la “legge”, prima della sua entrata in vigore, potrà essere sottoposta a referèndum costituzionale o confermativoove dovessero richiederlo almeno cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali ovvero non meno di un quinto dei componenti di una o dell’altra Camera. 

 

Al riguardo giova precisare che ove nella seconda votazione la deliberazione dovesse ottenere in una Camera la maggioranza dei due terzi e nell’altra solamente quella assoluta potrà essere ugualmente richiesto il referèndum.    

 

Con ilreferèndum costituzionale o confermativo verrà chiesto al corpo elettorale se intende confermare o meno il testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione con la maggioranza assoluta ma non con quella dei due terzi.

 

Nel caso in cui i “No” alla conferma della “legge” costituzionale dovessero prevalere, la legge non entrerà in vigore e la Costituzione non sarà modificata.

 

A differenza dei referèndum abrogativi, per quelli “costituzionali o confermativi”la consultazione elettorale sarà considerata valida qualunque sia il numero degli elettori che parteciperà alla votazione.

 

Nel caso in cui entro tre mesi dalla pubblicazione non dovesse essere fatta richiesta di   referèndum,nei modi previsti dalla Costituzione, la legge costituzionale approvata in seconda deliberazione anche con la maggioranza assoluta ovviamente in ciascuna delle Camere entrerà in vigore e per l’effetto saranno apportate le relative modifiche alla Carta costituzionale.

 

4. Le modifiche alla Costituzione dal 1948 ad oggi.

 

Dal 1948 ad oggi sedici leggi di revisione costituzionale hanno apportato modifiche ed integrazioni alla nostra Costituzione. In tre circostanze si è fatto ricorso al referèndum “costituzionale o confermativo”.  

 

La prima modifica alla Costituzione si ebbe con la legge costituzionale n. 2 del 9 febbraio 1963, pubblicata nella G.U. della Repubblica Italiana n. 40 del 12 febbraio 1963. Con tale legge vennero apportate modifiche agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzioneriguardanti l’elezione, la composizione e la durata della Camera dei deputati e del Senato.

 

In buona sostanza con la richiamata legge costituzionale si stabilì il numero dei deputati in 630 e quello dei senatori in 315. Fu previsto che nessuna Regione potesse avere un numero di senatori inferiore a sette, eccezion fatta per la Val d’Aosta per la quale fu previsto un solo senatore.

 

Sempre con la legge richiamata venne uniformata la durata di entrambe le Camere a cinque anni.

 

L’articolo 56, pertanto, venne così modificato: «La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di 630. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per 630 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»

 

L’articolo 57 fu sostituito dal seguente: «Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di 315. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 7. La Valle d’Aosta ha un solo senatore. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»

 

Mentre l’articolo 60 per e fu sostituito come segue: «La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

 

Oggi a distanza di 57 anni vengono riproposte modifiche alle medesime norme costituzionali superiormente riportate e che saranno oggetto del prossimo referèndum costituzionale.

 

Sempre nello stesso anno con la legge costituzionale n. 3 del 27 dicembre 1963 pubblicata nella G.U. n. 3 del 4 gennaio 1964 furono apportate modifiche agli articoli 131 e 57 della Costituzione al fine di istituire la Regione Molise e fu statuito al tempo stesso l’assegnazione di due senatori alla nuova Regione.

 

Con la legge costituzionale n. 2 del 22 novembre 1967, pubblicata nella G.U. n. 294 del 25 novembre 1967 furono apportate modifiche all’articolo 135 della Carta Costituzionale e introdotto norme sulla Corte costituzionale. Fu statuito, tra l’altro, che i giudici eletti durassero in carica nove anni anziché dodici e che nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervenissero oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore.

 

A seguito delle modifiche apportate, l’articolo 135 della Costituzione risultò come segue: «La Corte costituzionale è composta di 15 giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per 9 anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice. L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».

 

Nel 1989 con la legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989, pubblicata nella G.U. n. 13 del 17 gennaio 1989 vennero apportate modifiche agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione nonché alla legge costituzionale n. 1 dell’11 marzo 1953. Con le modifiche apportate dalla legge costituzionale richiamata venne statuito, tra l’altro, che tanto il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni fossero sottoposti alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione delle Camere. Con la medesima legge vennero disposte modifiche anche alle disposizioni concernenti la messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica. 

 

Per effetto della legge costituzionale n. 1 del 1989 l’articolo 96 della Costituzione fu sostituito dal seguente: «Il presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale», mentre l’articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1953 fu così sostituito: «La deliberazione sulla messa in stato di accusa del presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un comitato formato dai componenti della giunta del Senato della Repubblica e da quelli della giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti».

 

Con la legge costituzionale n. 1 del 4 novembre 1991, pubblicata nella G.U. n. 262 dell’8 novembre 1991 venne modificato il secondo comma dell’articolo 88 della Costituzione. Venne stabilito, tra l’altro, per il Presidente della Repubblica il divieto di sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato.

 

La legge costituzionale n.1 del 6 marzo 1992, pubblicata nella G.U. n. 57 del 9 marzo 1992, ha apportato sostanziali modifiche all’articolo 79 della Costituzione. Venne stabilito, infatti, che l’amnistia e l’indulto poteva essere concessa con legge deliberata a maggioranza di due terzi da ciascuna Camera e non più dal Presidente della Repubblica. L’articolo 79 della Costituzione a seguito della riforma venne così modificato: «L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge».

 

Nel 1993, con la legge costituzionale n. 3 del 29 ottobre 1993, pubblicata nella G.U. n. 256 del 30 ottobre 1993, furono apportate modifiche all’articolo 68 della Costituzione sull’immunità parlamentare. Per effetto della legge costituzionale richiamata l’articolo 68 della Costituzione è stato, pertanto, modificato come segue: «I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».

 

Con la legge costituzionale n. 1 del 22 novembre 1999, pubblicata nella G.U. n. 299 del 22 dicembre 1999 furono apportate modifiche agli articoli 121 e 122 della Costituzione relativamente all’elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e per ciò che concerne l’autonomia statutaria delle Regioni.

 

Nello stesso anno, con la legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999, pubblicata nella G.U. n. 300 del 23 dicembre 1999, venne modificato e integrato l’articolo 111 della Costituzione con l’inserimento dei principi del giusto processo.

 

La legge costituzionale n. 1 del 17 gennaio 2000, pubblicata nella G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000, modificò l’articolo 48 della Costituzione istituendo la circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere e statuendo l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.

 

Nel 2001, con la legge costituzionale n. 1 del 23 gennaio 2001, pubblicata nella G.U. n. 19 del 24 gennaio 2001 furono apportate modifiche ed integrazioni agli articoli 56 e 57 della Costituzione stabilendo che i deputati eletti all’estero fossero 12 e i senatori 6.

 

Sempre nel 2001 con la legge n. 3 del 18 ottobre 2001, pubblicata nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001 furono apportate modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. Con tale riforma fu stabilita una nuova ripartizione tra competenze dello Stato e competenze delle Regioni. Furono stabilite altresì le materie concorrenti tra Stato e Regioni. La riforma non ottenne nella seconda votazione la maggioranza richiesta dei due terzi dei componenti delle Camere e pertanto la riforma fu sottoposta a referèndum confermativo”, il primo nella storia della Repubblica. La consultazione referendaria si tenne il 7 ottobre 2001 e il corpo elettorale con il 64,21% dei voti confermò la riforma che conseguentemente divenne legge costituzionale.

 

Nel 2002 con la legge costituzionale n. 1 del 23 ottobre 2002, pubblicata nella G.U. n. 252 del 26 ottobre 2002, venne disposta la cessazione degli effetti del primo e secondo comma della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione secondo cui i membri e i discendenti di Casa Savoia non potevano essere elettori e non potevano ricoprire uffici pubblici e cariche elettive. Con la legge costituzionale di riforma fu sancita anche la cessazione del divieto per gli ex re di Casa Savoia, per le loro consorti e i loro discendenti maschi di entrare e soggiornare nel territorio italiano.

 

La legge costituzionale n. 1 del 30 maggio 2003, pubblicata nella G.U. n. 134 del 12 giugno 2003, apportò modifiche ed integrazioni all’articolo 51 della Costituzione in tema di “pari opportunità”. A seguito della riforma all’articolo 51, primo comma, infatti, venne aggiunta la seguente espressione: «A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».

 

Con la legge costituzionale n. 1 del 2 ottobre 2007, pubblicata nella G.U. n. 236 del 10 ottobre 2007, venne modificato l’articolo 27 della Costituzione e per l’effetto fu abolita in via definitiva la pena di morte che fino ad allora era ancora ammessa limitatamente, però, ai soli casi previsti dalle leggi militari di guerra. 

A seguito di questa riforma l’articolo 27 della Costituzione è stato modificato nel modo seguente: «La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte».

 

Con la legge n. 1 del 20 aprile 2012, pubblicata nella G.U. n. 95 del 23 aprile 2012, ha modificato l’articolo 81 della Costituzione con l’introduzione del principio del “pareggio di bilancio”.

 

Va precisato che delle 16 leggi costituzionali di revisione della nostra Costituzione ben 15 sono state approvate in seconda lettura con la maggioranza di oltre due terzi da entrambe le Camere per cui non è stato necessario ricorrere al referèndum costituzionale o confermativoanche perché mancavano le condizioni previste dalla Costituzione per richiederlo.

 

Solo una volta, per la riforma del Titolo V della Costituzione, non essendo stata raggiunta la maggioranza dei due terzi nella seconda votazione, si è fatto ricorso al referèndum che si tenne il 7 ottobre 2001. Con la consultazione referendaria, come superiormente ricordato, le elettrìci e gli elettori italiani confermarono la riforma contenuta nella legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001.

 

Altri due tentativi di riforma della Costituzione italiana, sono state rigettate dal popolo italiano mediante lo strumento referendario.

      

Con ilreferèndum costituzionale o confermativo” tenutosiIl 25 e 26 giugno del 2006 il corpo elettorale ha detto “NO” alla proposta di modifica alla seconda parte della Costituzione.

 

Anche con il referèndum costituzionale o confermativo” tenutosiIl 4 dicembre 2016, il popolo italiano ha detto “NO” alla proposta di riforma concernente “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione”. 

 

Il quarto referèndum costituzionale o confermativo” é quello che ci occupa.

 

5. Il referèndum “costituzionale” del 20 e 21 settembre 2020

 

Il 20 e 21 (domenica e lunedì) settembre prossimi, le elettrìci e gli elettori italiani ci recheremo alle urne per confermare o “NO” il testo di legge costituzionale concernente modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

 

La “proposta” di riforma costituzionale è stata approvata dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, nella seduta dell’11 luglio 2019 ottenendo la maggioranza assoluta dei suoi componenti e dalla Camera dei Deputati, sempre in seconda votazione, nella seduta dell’8 ottobre 2019 ottenendo la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

 

 Il testo della legge costituzionale recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale – n. 240 del 12 ottobre 2019 e di seguito si riporta integralmente e così come è stato pubblicato.

 

 «Avvertenza: Il testo della legge costituzionale è stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta dell’11 luglio 2019, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nella seduta dell’8 ottobre 2019. 

  

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.  Il presente comunicato è stato redatto ai sensi dell’art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

 

Art. 1.    (Numero dei deputati) 

 

 1. All’articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni; 

   a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento» e la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «otto»;

   b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue». 

 

Art. 2.  (Numero dei senatori)

 

1. All’articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: 

   a)  al secondo comma, la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «duecento» e la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro»; 

   b) al terzo comma, dopo la parola: «Regione» sono inserite le seguenti: «o Provincia autonoma» e la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «tre»;

   c) il quarto comma è sostituito dal seguente: «La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti». 

 

Art. 3.   (Senatori a vita)
 
1.  All’articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.  Il   numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque».
 
Art. 4.  (Decorrenza delle disposizioni)
 

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2  della   presente   legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.»

 

La legge costituzionale in esame riguarda, pertanto, il taglio di 230 deputati e di 115 senatori rispetto ai 630 deputati e 315 senatori previsti dalla nostra Costituzione, tra questi viene compreso il taglio di quattro deputati e di due senatori eletti nella circoscrizione estero che si ridurrebbero da 12 a 8 deputati e da sei a quattro senatori. Sono esclusi i senatori a vita che rimangono cinque di nomina presidenziale e di diritto a vita ossia gli ex Presidenti della Repubblica, così come previsti dalla nostra Costituzione.

 

Considerato che a la “legge costituzionale” in esame, in seconda votazione, al Senato non ha ottenuto la maggioranza dei due terzi previsti dalla Costituzione, il testo di legge costituzionale poteva essere sottoposto a“referèndum costituzionale o confermativo” se «entro tre mesi» dalla pubblicazione ne avessero fatto domanda un quinto dei membri di una Camera (126 per la Camera dei Deputati o 65 per il Senato) ovvero cinquecentomila elettori o cinque Consigli Regionali, così come previsto  dall’articolo 138 della Costituzione.         

 

Orbene considerato che entro i tre mesi dalla pubblicazione del testo di legge costituzionale, oltre un quinto dei senatori ha fatto domanda di sottoporre il testo di legge in questione a “referèndum costituzionale o confermativo”, l’ultima parola passerà al Popolo italiano.    

 

Nel caso che ci occupa, pertanto, il popolo italiano potrà pronunciarsi direttamente sul quesito referendario sia perché al Senato non è stata raggiunta la maggioranza prevista dei due terzi sia perché 71 senatori e quindi ben oltre il quinto previsto ha chiesto di far pronunciare il popolo italiano se cambiare o meno le norme costituzionali superiormente richiamate.

 

Mi sembra doveroso, anche in questa sede e a futura memoria, riportare le senatrici e i senatori che hanno sottoscritto la richiesta referendaria, consentiranno alle elettrìci e agli elettori italiani di poter pronunciarsi direttamente su una scelta così importante specie per gli effetti e la ricaduta che avrà sulla rappresentanza democratica e sulla stessa sovranità popolare nel nostro Paese.

 

Al fine di restare quanto più obiettivi possibili, le senatrici e i senatori che hanno sottoscritto la richiesta di “referèndum costituzionale o confermativo”sono riportati di seguito in ordine alfabetico: Enrico AimiFrancesca AlderisiClaudio BarbaroAntonio BarboniFrancesco BattistoniRoberto BerardiSandro Mario BiasottiPaola BinettiEmma BoninoMaurizio BuccarellaGiacomo CaliendoFulvia Michela CaligiuriMassimo CanduraAndrea CanginiVincenzo CarboneAdriano CarioAndrea CausinLuigi CesaroStefania CraxiDario DamianiSaverio De BonisGregorio De FalcoAntonio De PoliDomenico De SianoWilliam De VecchisLuigi Di MarzioRaffaele FantettiElena FattoriClaudio FazzoneEmilio FlorisMaria Alessandra GalloneLaura GaraviniMaurizio GasparriFrancesco Giacobbe,  Francesco GiroUgo GrassiFrancesco LaforgiaAlessandrina LonardoStefano LucidiLucio MalanGianni Marilotti; ,Carlo MartelliRoberto MartiRicardo Antonio MerloAlfredo MessinaAnna Carmela MinutoFiammetta ModenaGiuseppe MolesEnrico MontaniTommaso NanniciniRiccardo NenciniPaola NugnesNazario PaganoUrania PapatheuAdriano ParoliPasquale PepeMarco PerosinoGilberto Pichetto FratinRoberto RampiGianni PittellaTatjana Rojc,  Maria RizzottiCarlo RubbiaAntonio SacconeRenato SchifaniSalvatore SciasciaGiancarlo SerafiniMarco Siclari e Roberta ToffaninFrancesco UrraroLuigi Vitali .

 

Non è retorico sottolineare che al di là di ogni e qualsiasi considerazione o al di là di ogni appartenenza partitica o politica ci sembra doveroso rivolgere un grazie ai suddetti parlamentari per aver contribuito a dare al popolo italiano l’opportunità di avvalersi di un Istituto di democrazia diretta previsto dalla Costituzione che altrimenti, stante peraltro il clima politico e la totale disinformazione, avrebbe messo gli italiani di fronte al fatto compiuto.

 

Così, invece, sarà il popolo italiano a determinare, ci si augura consapevolmente e responsabilmente, una scelta che sicuramente avrà notevoli implicanze sulla nostra Costituzione e per l’effetto sulla nostra democrazia. 

 

Ciò posto e considerato che sono stati rispettati e assolte tutte le condizioni previste dalla Costituzione e dalle vigenti disposizioni di legge in materia era stato indetto ilreferèndum costituzionale o confermativo”per lo scorso 29 marzo 2020 e che a seguito della pandemia di COVID – 19, opportunamente è stato rinviato.

 

Il Presidente della Repubblica Italiana, pertanto, a seguito del rinvio della consultazione elettorale, con il richiamato D.P.R. 17 luglio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 ha nuovamente convocato i comizi elettorali e ha fissato la nuova data per lo svolgimento delle consultazioni referendarie ex articolo 138 della Costituzione per i prossimi 20 e 21 settembre 2020.

 

Al fine di consentire una visione organica e completa della problematica da affrontare, ritengo utile riportare integralmente le norme vigenti contenute nella nostra Costituzione ed oggetto di eventuali modifiche.

 

Art. 56 della Costituzione. «La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età`. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»[7]

 

Art. 57 della Costituzione.  «Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiori a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»[8]

 

Art. 59 della Costituzione. «È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.»

 

Per completezza mi sembra altresì opportuno riportare di seguito il testo integrale delle norme costituzionali così come vennero approvate dalle Madri e Padri costituenti il 22 dicembre 1947 ed entrate in vigore il primo gennaio 1948 e quindi prima delle modifiche costituzionali già apportate alle norme suddette con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2 («Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione») (G. U. n. 40 del 12 febbraio 1963), 27 dicembre 1963, n. 3 («Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise») (G. U. n. 3 del 4 gennaio 1964) e 23 gennaio 2001, n. 1 («Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all’estero») (G. U. n. 19 del 24 gennaio 2001). 

 

Art. 56 della Costituzione. «La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età».

 

Art. 57 della Costituzione.  «Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.»

 

Art.58 della Costituzione.«I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.»

 

Art. 59 della Costituzione.« È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario».

 

Orbene, alla luce di quanto sopra, il popolo italiano, nei giorni 20 e 21 settembre prossimi, date fissate per la consultazione referendaria, potrà recarsi alle urne per pronunciarsi su una scelta importante per la nostra democrazia e ciò grazie al procedimento previsto dalla Costituzione così detto “rafforzato” che consente a Popolo, alle elettrìci e agli elettori, di pronunciarsi direttamente e con il proprio voto di modificare norme costituzionali.

 

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n° 240 del 12 ottobre 2019?»

 

Questo il quesito referendario che sarà sottoposto alle elettrìci e agli elettori italiani ossia a tutte le cittadine e a tutti i cittadini che entro il 20 e 21 settembre 2020, giorno previsto per la consultazione elettorale, avranno compiuto i diciotto anni di età.

 

Si tratterà pertanto, di modificare o meno gli articoli 56, 57 e 59 della vigente Costituzione repubblicana.

 

Le elettrìci e gli elettori potranno rispondere con un “Sì” se intenderanno confermare il testo della legge costituzionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n° 240 del 12 ottobre 2019, oppure votare “NO” ove non volessero confermare predetta la legge costituzionale e mantenere invece la vigente Costituzione.

 

Da quanto sopra ne discende che la “proposta” di revisione costituzionale in esame se dovesse essere confermata comporterebbe un drastico taglio del numero dei deputati e dei senatori che cambierebbe radicalmente il volto del Parlamento e costituirebbe una pesante decimazione della rappresentanza parlamentare.

 

Un taglio, una amputazione, pertanto, che comporterebbe, sempre nel caso in cui dovesse essere confermata la legge costituzionale in esame, sic et simpliciter,il 36,5% in meno di rappresentanti del popolo italiano nel nostro Parlamento Nazionale.

 

Si tratterebbe in definitiva di un taglio di parlamentari mai verificatosi nella storia d’Italia. 

 

Nemmeno durante il fascismo fu operato un taglio così pesante e traumatico. 

 

Basta ricordare che dal 1939 al 1943, a seguito dell’ulteriore riforma operata dal fascismo, oltre ai Senatori del Regno, fu prevista la Camera dei fasci e delle corporazioni composta da ben 681 Consiglieri nazionali ancor di più quindi degli attuali deputati (630).

 

6. Perché bisogna votare “NO”

 

  Alla luce di quanto fin qui trattato e al fine di potere esprimere un voto più consapevole, emerge la necessità di esaminare i contenuti della legge costituzionale che sarà oggetto della consultazione referendaria al fine di tentare di capire le ragioni, i criteri e le finalità di un così drastico taglio di parlamentari specie in mancanza di una riforma organica  e funzionale a partire da un nuovo e diverso sistema elettorale e ciò malgrado gli annunciati e non mantenuti accordi politici tra partiti. 

 

Ci riferiamo ai cosiddetti “pacchetti correttivi” che prevedevano di coniugare “taglio dei parlamentari” e “nuova legge elettorale”. Ovviamente è chiaro che a molti addetti ai lavori non conviene mettere mano a “una nuova legge elettorale” che dovrebbe prevedere prima di ogni cosa l’eliminazione dei “nominati” per dar luogo agli “eletti” democraticamente dal popolo italiano.

 

Tenendo conto delle dichiarazioni ufficiali, ben poche per la verità, e soprattutto dagli slogan, ormai divenuti la più diffusa forma di comunicazione utilizzata, che abbiamo avuto modo di ascoltare in questi mesi da fautori o da sostenitori della riforma costituzionale e quindi del taglio di 345 parlamentari, ci sembra di poter compendiare le ragioni delle modifiche alla Costituzione che saranno oggetto della prossima consultazione referendaria nei seguenti cinque punti:

 

I) Il taglio del 36,5% di rappresentanti del popolo italiano nel nostro Parlamento Nazionale comporterebbe, se approvato, un notevole risparmio dei costi della politica.

 

II) Il taglio del numero dei parlamentari comporterebbe anche l’allineamento al resto d’Europa dal momento che l’Italia ha il più alto numero di parlamentari rispetto agli altri Stati facenti parte dell’Unione Europea.

 

III) la Il taglio dei parlamentari comporterebbe uno snellimento delle procedure parlamentari, maggiore produttività e il miglioramento del processo decisionale delle Camere rendendole più capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini. 

 

IV) Con la riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari tanto le Istituzioni in generale quanto il Parlamento in particolare acquisterebbero maggiore credibilità e consentirebbero ai cittadini di avvicinarsi alla politica e ai processi decisionali con il conseguente rafforzamento della democrazia.

 

V) Il voto favorevole alla riforma costituirebbe un collante per il governo e rafforzerebbe la maggioranza costituita.

 

Ciò posto ci sembra di poter dire subito e con estrema chiarezza che le ragioni (ci si augura almeno che siano frutto di convinzioni autonome, razionali e sincere e non telecomandate) di fautori e di sostenitori della riforma così come ci viene proposta ci sembrano oltre che infondate e prive di criteri e principi di riferimento, anche demagogiche, surrettizie, capziose e fuorvianti.

 

Sul primo punto, entrando nel merito delle ragioni sbandierate osserviamo innanzi tutto che il tanto enfatizzato risparmio è una solenne menzogna e che in ogni caso si risparmia tagliando il superfluo e l’inutile e giammai ciò che è indispensabile e vitale.

 

È di palmare evidenza, infatti, che basterebbe ridurre indennizzi, diarie e benefit vari, peraltro non pochi ai parassiti della politica per conseguire notevoli risparmi e comunque di gran lunga superiori a quelli conseguibili con il taglio dei parlamentari.

 

Argomentazioni contrarie o diverse rispetto a quanto detto non possono che essere false, in mala fede e fuorvianti.

 

Si sa che la riduzione dei costi della politica è un argomento che fa molta presa sui cittadini stante le ormai diffuse, e spesso non infondate, pulsioni anti politiche ricorrenti oggi in larghi strati sociali.

 

Ciò che si propone per raggiungere lo sbandierato contenimento dei costi della politica, però, non si raggiunge affatto tranciando e dilaniando la rappresentanza parlamentare.  Lo capiscono anche i bambini.

 

Non si può non osservare, peraltro, che tanto gli organi elettivi quanto il numero dei loro componenti, quanto i costi della democrazia non si determinano in base ad esigenze contabili, specie se speciose e surrettizie, bensì in funzione di tutela e rispetto della rappresentatività, della funzionalità, del pluralismo, dei principi di libertà, e della sovranità popolare.

 

Sarebbe auspicabile che coloro i quali sostengono il conseguimento del risparmio delle spese per la politica mediante il taglio dei parlamentari si adoperassero con concretezza per eliminare sprechi e prebende varie che nel corso degli anni si sono consolidati in favore di entità parassitarie, di politicanti, politici o meglio sedicenti tali, e soprattutto tagliando decisamente la cattiva prassi della polverizzazione del denaro pubblico per foraggiare provvedimenti assistenziali clientelari improduttivi e lesivi della dignità umana. 

 

Peraltro è saputo e risaputo che il risparmio che si conseguirebbe con il taglio dei parlamentari sarebbe ben poca cosa rispetto a quello che si potrebbe conseguire con il taglio di stipendi e di quant’altro sono oggi destinati tanto agli stessi parlamentari quanto a parassiti della politica che non sono pochi. 

 

Ne consegue che il risparmio delle giuste spese per la politica, falcidiando la rappresentanza parlamentare, è un falso problema per cui è inevitabile e soprattutto preoccupante pensare che tale argomento venga utilizzato solo per far presa sui cittadini e che in realtà nasconde ben altri obiettivi.     

 

Va osservato ancora che in Europa, e non solo, i nostri parlamentari hanno il primato di essere i meglio pagati. (Si vedano sul punto le Tabelle A e B) 

 

La Independent Parliamentary Standards Authority (Ipsa),come riportava il Telegraphnel 2013, affermava che i più pagati al mondo sono i parlamentari italiani con un “salario” di 120.546 sterline annue. Sono seguiti da Australia (117.805), Stati Uniti (114.660), Canada (100.166) e Norvegia (87.964), Irlanda (79.556), Germania (78.979) nonché da NuovaZelanda (74.154), Svezia (69.017), Regno Unito (66.396), Francia (56.815) e Spagna (28.969).

 

Secondo il dossier Ocse/Eurostat del 2013, risulta che i parlamentari italiani sono saldamente al primo posto con 144mila euro. Al secondo posto troviamo l’Austria con 106.583 euro, seguita da Olanda (86.125), Germania (84.108) e Irlanda (82.065). Cifre inferiori vengono percepite dai parlamentari belgi (72.017), greci (68.575) e lussemburghesi (66.432). Ancor più sotto troviamo la Francia (62.779), seguita da Finlandia (59.640), Slovenia (50.400), Cipro (48.960), Portogallo (41.387), Spagna (35.051) e Slovacchia (25.920). Ultima in classifica Malta, dove i parlamentari percepiscono solamente 15.768 euro.

 

Rispetto alla media UE, secondo i dossier Ocse/Eurostate i dati di Independent Parliamentary Standards Authority (Ipsa) di F. Q.del3 agosto 2016gli stipendi dei deputati e dei senatori italiani sono di gran lunga più pesanti di quelli dei colleghi sia dell’Unione Europea sia degli altri Paesi del Mondo. 

 

Dalle risultanze di autorevoli studi emerge che i parlamentari italiani rispetto alla media degli altri Paesi dell’UE e del mondo, ricevono, infatti, stipendi più alti di almeno il 60% rispetto ai loro colleghi.[9]

 

Secondo quanto viene riportato in un articolo di Alessandro Cipolla del 9 ottobre 2019[10], i parlamentari italiani mensilmente incassano un’indennità lorda di euro 11.703,00 al netto euro 5.346,54. Oltre a tale indennità a ogni deputato vengono corrisposti mensilmente euro 3.503,11 di diaria, euro 3.690,00 di rimborso per spese di mandato (di tale somma il parlamentare è tenuto a rendicontare solo per il 50% ogni quattro mesi), nonché euro 1.452,00 mensili per trasporti e rimborsi telefonici. Complessivamente ad ogni deputato viene corrisposta la somma di euro 13.971,35 al mese.

 

Ai senatori viene riconosciuta un’indennità mensile lorda di euro 11.555,00 corrispondente al netto ad euro 5.304, 89, una diaria mensile di euro 3.500,00, nonché un rimborso mensile per spese di mandato pari ad euro 4.180,00 (per quest’ultima somma i senatori sono tenuti a rendicontare ogni quattro mesi per il 50%).  Oltre a tali somme si aggiungono mensilmente euro 1.650,00 per rimborsi di spese telefoniche e trasporti. 

 

Complessivamente ad ogni deputato viene corrisposta la somma di euro 13.971,35 al mese e ad ogni senatore, sempre mensilmente, la somma di euro 14.634,89. 

 

Molti, al riguardo, si chiedono: «E coloro i quali lasceranno il posto di parlamentare torneranno a lavorare o a costoro sarà trovato qualche posto di sottogoverno o altro con stipendi non inferiori a quelli in atto percepiti e ciò per compensare il sacrificio fatto?» L’interrogativo ci sembra sicuramente tutt’altro che retorico e sicuramente plausibile. 

 

Si potrebbe ulteriormente argomentare sul punto. Riteniamo, comunque, che quanto osservato possa essere più che sufficiente per dimostrare l’infondatezza del tema che i sostenitori della riforma portano avanti. Crediamo pertanto che quanto sopra sia un primo e giusto motivo per votare “NO” 

 

Per quanto riguarda il secondo punto, ossia sul fatto che l’Italia abbia il più alto numero di parlamentari rispetto agli altri Stati facenti parte dell’Unione Europea, diciamo subito che ciò non è vero.

 

In realtà anche questa argomentazione portata avanti da fautori e sostenitori del taglio dei parlamentari non trova nessuna rispondenza nella realtà.

 

Dagli studi fatti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati contenuti nel dossier A.S.  n. 214 – 515 – 805 – B, reso il 25 giugno 2019 emerge una realtà completamente diversa.

 

I dati raccolti per gli studi superiormente richiamati, prendendo in considerazione l’unico parametro logico e razionale ossia quello della rappresentanza rapportata al territorio e al numero degli abitanti dimostrano l’infondatezza delle asserzioni portate avanti da fautori e sostenitori del taglio dei parlamentari.

 

Dalla lettura dei dati emerge chiaramente e incontrovertibilmente che tenendo conto del numero dei deputati per ogni 100.00 abitanti l’Italia in seno all’Unione Europea (28 Stati presi in considerazione) si viene a trovare al 23° posto insieme al Regno Unito e preceduta da Francia, Germania, Spagna e Paesi Bassi solo per qualche frazione di punto. (Si veda sul punto l’allegata tabella “C”)

 

Ove dovesse essere approvato il taglio dei parlamentari l’Italia si verrebbe a trovare in seno all’Unione Europea, invece, al primo posto, vale a dire che sarebbe l’unico Stato con il rapporto più basso tra deputati e popolazione. Primato, anche questo, di cui non andar fieri.  (Si veda al riguardo l’allegata tabella “D”) 

 

Anche per quanto riguarda il numero dei Senatori su tredici Stati presi in esame e sempre secondo il richiamato dossier di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica del 2019, l’Italia si trova al 7° posto insieme a Belgio e Francia.  (Sul punto si veda l’allegata tabella “E”)

 

Tenendo conto sempre dei dati contenuti nel citato dossier, del 2019, considerando sempre come parametro il criterio della rappresentanza, e prendendo quindi in considerazione il numero totale dei parlamentari (deputati e senatori) in rapporto alla popolazione degli Stati facenti parte dell’Unione Europea, l’Italia si trova sempre al 23° posto su 28 Stati presi in esame. (Si vedano sul punto le tabelle “F” e “G”)

 

Ne consegue che di fronte all’eloquenza dei dati forniti dallo stesso Parlamento italiano nel mese di giugno del 2019, si evince che quanto sbandierato ormai da mesi da chi sostiene il taglio dei parlamentari non solo non è veritiero ma potrebbe celare una complicità pericolosa con chi vuole svilire e annientare il ruolo e la centralità del Parlamento mediante la riduzione della rappresentatività e ciò nel pervicace tentativo di mutilare irreversibilmente la sovranità popolare. 

 

Si osserva ancora che la proposta di ridurre la rappresentanza parlamentare del 36,5%, così e semplicemente e senza alcun riferimento o criterio logico e razionale degno di essere preso in considerazione, anche alla luce dei dati innanzi rappresentati, dimostra che gli obiettivi che si stanno tentando di perseguire in realtà potrebbero mirare solo a svilire il ruolo e il prestigio del Parlamento.

 

Una riforma di tale portata se sinceramente democratica non può non essere ancorata a un plausibile parametro di riferimento quale ad esempio quello che potrebbe tener conto di una equilibrata rappresentanza territoriale e demografica da coniugare al tempo stesso con un sistema elettorale coerente e proporzionale, anche se con opportuni correttivi, e comunque tale da essere capace di dar forza e dignità al Parlamento e agli stessi parlamentari.

 

Il tentativo di eliminare una parte così considerevole di rappresentanti del popolo in Parlamento, in totale assenza di serie e concrete garanzie idonee ad assicurare una equa, libera, democratica ed equilibrata rappresentanza, in concreto vuol dire agevolare i potentati economici e finanziari che in tal modo potrebbero controllare più facilmente le istituzioni e vanificare l’ordinamento democratico.

 

Giova ricordare che le Madri e i Padri Costituenti, nella consapevolezza dell’importanza vitale e centrale del Parlamento per la democrazia stessa del Paese, per quanto attiene la composizione delle Camere prevalse il principio del rispetto e della salvaguardia della sovranità popolare e per l’effetto del rispetto della rappresentanza equa, ragionevole ed equilibrata sia rispetto al numero degli abitanti sia in relazione agli ambiti territoriali.

 

Il dibattito che si svolse sia in seno alla Seconda Sottocommissione della Commissione per il progetto di Costituzione, incaricata di elaborare la parte del progetto relativa all’ordinamento della Repubblica, sia in seno all’Assemblea Costituente fu forte, serio e responsabile.

 

Nel corso del dibattito fu affermato con convinzione profonda che ogni tentativo di restringere la rappresentanza parlamentare contribuiva sia a soffocare inesorabilmente le minoranze per cui occorreva dare a tutti il modo e l’opportunità di far sentire la propria voce, sia a svilire l’importanza del Parlamento e della stessa democrazia per cui bisognava evitare ogni tentazione demagogica e populista.

 

Non solo, i costituenti non si lasciarono intimidire né condizionare dalle “grancasse stonate” dell’antipolitica miranti ad esautorare gli organi rappresentativi, e con animo sinceramente democratico, ricercando un giusto rapporto numerico tra eletti ed elettori, stabilirono di consacrare nella Carta Costituzionale che il numero dei deputati e dei senatori non dovesse essere fisso bensì variabile e rapportato al numero degli abitanti e più precisamente eleggendo un deputato ogni ottantamila abitanti e un senatore ogni duecentomila abitanti.[11]

 

Oggi, se le norme non fossero state modificate con la richiamata riforma costituzionale del 1963 che trasformò il numero variabile di deputati e senatori rispettivamente in 630 deputati e 315 senatori, tenuto conto che la popolazione italiana è di 60 milioni e 317mila persone secondo la stima ISTAT al 15 febbraio 2020, dovremmo avere 754 deputati e 302 senatori oltre i cinque senatori a vita e quelli di diritto a vita. 

 

Numero di componenti, come si può tranquillamente notare, di gran lunga superiore ai 400 deputati e 200 senatori proposti con la legge di riforma costituzionale oggetto della prossima consultazione referendaria.

 

Non si può tralasciare anche il fatto che la riforma mutilerebbe e comprometterebbe scriteriatamente la rappresentanza delle regioni più piccole e di interi territori specie quelli meno popolosi e marginali e annullerebbe quel pluralismo sociale imprescindibile in una democrazia seria e compiuta.

 

Il taglio dei parlamentari inciderebbe ovviamente sul numero delle circoscrizioni elettorali con conseguenti ed inevitabili asimmetrie ed ingiustificabili differenze tra Nord e Sud del Paese, circostanze che penalizzerebbero fortemente l’equilibrato criterio della rappresentanza parlamentare.     

 

Anche il numero dei parlamentari eletti all’estero, grande e rispettosa previsione sancita nella Costituzione in ossequio a milioni di italiani che sono stati costretti a lasciare il nostro Paese per ragioni prevalentemente di lavoro, subirebbe la scure del “taglia parlamentari”.  I deputati e i senatori si ridurrebbero complessivamente da 18 a 12 con l’ovvia e inevitabile ingiustificata mutilazione della rappresentanza.

 

Va rilevato ancora che tendendo conto della popolazione italiana stimata dall’ISTAT al 15 febbraio 2020 in caso di conferma della riforma “taglia” deputati il rapporto tra parlamentari e abitanti sarebbe di un deputato ogni 150.792 abitanti (a legislazione vigente 95.741) e di un senatore ogni 301.085 abitanti (a legislazione vigente 191.483).

Un rapporto troppo sproporzionato per un Paese che si dichiara democratico.

Riteniamo anche per quanto sopra evidenziato che ci siano motivi più che sufficienti per votare “NO”.

 

Circa il terzo punto sostenuto da taluni fautori del taglio dei deputati e dei senatori ossia che un numero ridotto di parlamentari comporterebbe uno snellimento delle procedure parlamentari, maggiore produttività e il miglioramento del processo decisionale delle Camere rendendole più capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini, a prescindere dal fatto che non si comprende su quali basi e su quali elementi si possa fondare una siffatta convinzione, si deve dedurre inevitabilmente che tali asserzioni oltre non essere credibili potrebbero far pensare che possano essere  frutto di assoluta “mala fede” o peggio ancora di mancanza di rispetto per l’intelligenza degli italiani.

 

È di palmare evidenza che con 230 deputati e 115 senatori in meno rispetto a quelli attuali sarebbe assurdo far funzionare meglio il Parlamento. Riteniamo ragionevolmente, invece, che sia esattamente il contrario.

 

Quanto capziosamente affermato dai “tagliatori di parlamentari” non solo non snellirebbe il lavoro istituzionale bensì lo aggraverebbe pesantemente. Un numero così ridotto di parlamentari, a prescindere dalle argomentazioni circa le mutilazioni della rappresentanza che verrebbero ad essere inferte in entrambe le Camere, non consentirebbe di svolgere con oculatezza, competenza, equilibrio, serietà e la necessaria attenzione la grandissima mole di lavoro che un buon parlamentare dovrebbe svolgere. Si pensi sia al doveroso confronto con l’elettorato, con esperti e rappresentanze del popolo e di categorie, sia al lavoro d’Aula e a quello da svolgere nelle Commissioni, specie quelle in sede deliberante e sia ancora tutti gli altri adempimenti che ogni rappresentante del popolo degno di tale ruolo è tenuto ad adempiere con onore e diligenza.

 

Una prima conseguenza sarebbe quella di porre in essere leggi pasticciate e come spesso succede figlie dell’urgenza, varate come provvisorie e purtroppo consolidate come definitive.

 

L’Italia oggi più che mai, invece, ha bisogno di buone e giuste leggi nonché di legislatori seri, liberi, competenti e responsabili.    

 

È di tutta evidenza che le Commissioni con un numero così sostanzioso di componenti in meno (oltre un terzo di quello attuale) non potranno svolgere il lavoro previsto dalle leggi e dai regolamenti con conseguenti incalcolabili danni per i cittadini nonché per l’efficienza e l’autorevolezza degli stessi organi democratici.

 

La verità che emerge in tutta evidenza consiste nel fatto che la riduzione del numero dei parlamentari non può che mirare a svilire, togliere autorità, rendere sempre più inutile e inefficiente il ruolo dei parlamentari e con loro lo stesso Parlamento.

 

Anche su questo punto, per le ragioni esposte, il 20 e 21 settembre 2020 riteniamo che bisognerà votare “NO”.     

 

Per quanto riguarda il quarto punto preso in considerazione e concernente il fatto che alcuni sostenitori del taglio dei parlamentari vorrebbero far credere e cioè che tanto le Istituzioni in generale quanto il Parlamento in particolare acquisterebbero maggiore credibilità dal momento che la riduzione del numero dei parlamentari consentirebbe ai cittadini di avvicinarsi di più alla politica e ai processi decisionali con il conseguente rafforzamento della democrazia non si può non rilevare tanto la mancanza di fondamento quanto l’assurdità e la capziosità dell’assunto.

 

Le assurdità sbandierate non possono essere minimamente prese minimamente in considerazione poiché rappresentano solo un’offesa all’intelligenza del popolo italiano.

 

Non è, infatti, un numero ridotto di parlamentari che si potrà ridare legittimità a deputati e senatori; non è con la mortificazione e la mutilazione della rappresentanza democratica che si potrà ridare dignità ai rappresentanti del popolo.

 

Anzi con il “taglio dei parlamentari” si amplierebbe notevolmente il distacco tra parlamentari e corpo elettorale con la conseguenza che il popolo sarebbe sempre più meno sovrano e sempre più lontano dai processi decisionali.

 

Tutto ciò potrebbe creare un’irreversibile lacerazione dei rapporti tra cittadini e istituzioni democratiche e alla manomissione degli equilibri statuali con rischi notevoli per la stessa democrazia.

 

Nessuna considerazione e attendibilità meritano pertanto le argomentazioni sostenute da alcuni fautori della riforma. È troppo evidente la debolezza delle argomentazioni portate avanti a meno che costoro non abbiano come obiettivi reali proprio quelli di distruggere la già fragile democrazia e delegare il toto la politica ai potentati finanziari ben lontani dagli interessi del popolo e della tutela di ogni forma di dignità umana.

 

Crediamo che i rappresentanti liberamente e democraticamente eletti dal popolo negli organi istituzionali possano acquistare credibilità e autorevolezza conformandosi semplicemente a quanto espressamente previsto dall’articolo 54 della Costituzione: «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore.» 

 

Anche per le ragioni dianzi succintamente esposte riteniamo che bisognerà votare “NO”.

 

Sul quinto punto preso in esame e relativo al fatto che il voto favorevole alla riforma costituirebbe un collante per il governo e rafforzerebbe la maggioranza costituita, va subito detto che obiettivo delle riforme costituzionali non può e non deve essere il consolidamento o il rafforzamento di un governo al posto di un altro bensì quello di garantire pluralismo, democrazia e rispetto della sovranità popolare sia al fine arginare ogni e qualsiasi invadenza dei poteri deboli o forti che siano  e sia al fine di garantire la promozione culturale, sociale ed economica della persona umana  nel rispetto de la dignità, della libertà e dei diritti fondamentali coerentemente con i diritti e doveri consacrati nella nostra Carta Costituzionale.

 

Anche questo è un punto che merita di essere stigmatizzato. Ci limitiamo ad osservare che le riforme costituzionali non si fanno per rafforzare le coalizioni governative bensì per dar forza alle istituzioni democratiche.

 

Non dovranno essere i governi a dettare le riforme costituzionali. Questo è un compito che spetta al Parlamento. 

 

Ai governi, nel rispetto del principio della separazione dei poteri, il compito di governare secondo la legge e non quello di promuovere o peggio ancora imporre o pretendere riforme costituzionali. 

 

Tutto ciò rappresenta un altro serio e concreto motivo per votare “NO”.

 

Accanto alle ragioni superiormente rassegnate crediamo che non si possano anche in questa trattazione ricordare alcuni effetti che il taglio dei parlamentari produrrebbe anche sugli altri organi dello Stato e che contribuirebbero sempre di più a mutilare la sovranità popolare.

 

Il primo effetto da prendere seriamente in considerazione riguarda il numero di voti necessario per modificare la Costituzione.

 

Stante la vigente composizione delle due Camere, 630 deputati e 315 senatori oltre i senatori a vita e di diritto, per evitare il ricorso al referèndum costituzionale o confermativo e perché quindi la legge costituzionale possa entrare in vigore, nella seconda votazione dovrebbe ottenere almeno 421 voti favorevoli alla Camera dei Deputati e almeno 215 voti favorevoli al Senato. 

 

Se dovesse passare la riforma sul taglio dei parlamentari, invece, occorrerebbero solo 267 voti alla Camera dei deputati e 138 voti al Senato. (vedasi l’allegata tabella “H”) 

 

È agevole dedurre che considerato il numero limitato di parlamentari necessario per le relative modifiche, specie se si dovesse continuare con sistemi elettorali che mirano a nominare i parlamentari e non farli eleggere dal popolo, potremmo ritrovarci nel giro di pochi anni con una Costituzione stravolta e con il popolo senza diritti ed in balìa di oligarchi senza scrupoli e di cinici plutocrati.

 

Analoghe argomentazioni valgono per l’elezione del Presidente della Repubblica, per l’elezione di ⅓ dei Giudici Costituzionali, di ⅓ dei componenti il Consiglio Superiore della Magistratura e per la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica. (Vedasi al riguardo la Tabella “I”).

 

Alla luce dei dati disponibili ed esaminati, di tutte le considerazioni, osservazioni e deduzioni superiormente riportate, la legge di riforma sul cosiddetto “taglio dei parlamentari”, così come proposta, non può e non deve trovare accoglimento per cui riteniamo sia necessario bloccarla con un forte e convinto “NO”.

 

Ogni voto diverso dal “NO”, stante così le cose servirà solo ad indebolire il Parlamento e a demolire o rendere inefficace la nostra Costituzione.

 

 

7. Conclusioni  

 

La consultazione referendaria del 20 e 21 settembre prossimi, al di là delle apparenze o di quanto capziosamente si voglia far credere, teniamo a ribadire che in realtà sarà fondamentale per le inevitabili conseguenze deleterie sul nostro ordinamento pluralista e democratico.

 

Ormai i giochi appaiono sempre più chiari. 

 

Non occorre molto per capire che la legge costituzionale oggetto della prossima consultazione referendaria in realtà non comporterà una semplice riduzione di parlamentari così come maldestramente presentata e giustificata da chi non ama il pluralismo e la democrazia ricorrendo ad argomentazioni quali soprattutto un preteso contenimento delle spese per la politica, peraltro né vero né dimostrato. 

 

 Non occorre molto per capire, e non ci stancheremo abbastanza nel ribadirlo, che il risparmio si consegue con il taglio di ciò che è superfluo e inutile. E la democrazia non è né superflua né inutile.

 

Non occorre molto per capire che se si volesse affrontare e risolvere concretamente l’esorbitante costo della politica basterebbe solo un atto di responsabilità: eliminare sprechi, privilegi, stipendi, vitalizi, pensioni e indennità a sei zeri, goduti da un esercito di sedicenti politici e da una pletora di pseudo responsabili di enti in gran parte inutili e parassitari. Nulla di più.

 

Non occorre molto per capire che il taglio dei parlamentari, così come proposto e stante la mancanza di una riforma organica, oltre a violare il principio delle rappresentanze territoriali e politiche non consentirebbe a deputati e senatori di svolgere il loro ruolo istituzionale con dignità, responsabilità e serietà. Anziché risolvere i non pochi problemi di oggi con siffatta “riforma” si contribuirebbe ad aggravarli, forse, irrimediabilmente. 

 

Non occorre molto per capire che il taglio scriteriato dei parlamentari, portato avanti subdolamente da alcuni sostenitori, produrrebbe effetti che inevitabilmente coinvolgerebbero anche gli altri organi costituzionali dello Stato e faciliterebbero lo stravolgimento della Costituzione che subendo un colpo oggi e un colpo domani rischierà di essere sfregiata e ferita mortalmente e ancor più grave di essere resa sempre più inefficace e inutile.

 

Così come non occorre molto per capire che l’indebolimento e l’esautorazione del ruolo e della funzione del Parlamento, unico e vero presidio di democrazia e di pluralismo nonché unico e vero depositario della funzione essenziale di rappresentanza delle varie istanze sociali e di composizione dei conflitti, costituirebbe una ferita mortale per la tenuta della già fragile democrazia e sulla sovranità popolare ormai sfregiata e mutilata.

 

Non occorre molto per capire che si tratta di un tentativo ardito della “vera casta” di conservarsi e perpetuarsi per continuare in eterno a godere di prebende e privilegi ingiustificati in danno del popolo lavoratore, sempre più depauperato e bistrattato.

 

Non occorre molto per capire che un organo composto da un numero ridotto di componenti, specie se di fatto “nominati”, sia più facilmente controllabile e manovrabile sia dall’esterno che dall’interno rispetto a un organo con una rappresentanza consistente anche numericamente e concretamente rappresentativa.

 

Non occorre molto per capire che svilendo e indebolendo il Parlamento con il pesante e scriteriato taglio dei suoi componenti comporterebbe inevitabilmente l’abdicazione della politica in favore di pochi cinici oligarchi e di pochissimi potenti plutocrati indifferenti ai bisogni del popolo e nemici della democrazia e della libertà.

 

Non occorre molto per capire che il taglio dei parlamentari avvierebbe un inevitabile processo che porterebbe inesorabilmente verso l’oligarchia e la plutocrazia. 

 

Non occorre molto per capire che è falso e privo di ogni fondamento sostenere che i parlamentari italiani sono troppi rispetto a tutti gli altri Stati. I dati lo smentiscono clamorosamente.

 

Non occorre molto per capire che le argomentazioni portate avanti da alcuni sostenitori del taglio dei parlamentari sono false, ingannevoli, surrettizie, capziose, demagogiche e tendenti solo a carpire il consenso del popolo per raggiungere scopi che inevitabilmente si riverserebbero proprio contro il popolo stesso.

 

Non occorre molto per capire che i ripetuti tentativi di riformare le costituzioni democratiche perpetrati e telecomandati da cinici plutocrati in Italia e nel mondo hanno un unico, vero e inquietante obiettivo: quello di sradicare la democrazia e limitare la libertà al fine di esercitare un potere illimitato sul popolo con l’aggravante di utilizzare le costituzioni democratiche solo come comodo paravento.

 

La posta in palio è molto alta. 

 

Con il voto che il popolo italiano esprimerà nella prossima consultazione referendaria del 20 e 21 settembre non si tratterà pertanto di confermare o meno una riforma costituzionale erroneamente ritenuta ininfluente per la tenuta democratica dei nostri organi costituzionali; non si tratterrà di confermare, così e semplicemente, una consistente diminuzione del numero di parlamentari per conseguire un risparmio economico ovvero per acquisire maggiore credibilità verso il corpo elettorale come surrettiziamente e falsamente da mesi viene sbandierato da alcuni sostenitori della riforma.

 

Si tratterrà invece della possibilità ottenuta in extremis dalpopolo italiano dipotere arginare con l’arma del voto liberamente espresso un altro durissimo attacco sferrato contro la nostra Costituzione e contro la nostra democrazia.

 

In caso contrario, ossia il voto favorevole alla modifica costituzionale, potrebbe sancire, con responsabile e imperdonabile complicità del popolo stesso, l’abdicazione e l’asservimento più o meno dichiarato di una parte dell’attuale classe politica in favore di potentati economici e finanziari globali.

 

Sarebbe una grande beffa. I nemici della nostra democrazia non sono riusciti ad entrare dalla parte ed oggi stanno tentando silenziosamente e senza proclami di entrare dalla finestra.

 

È del tutto evidente che un’ipotesi siffatta potrebbe costituire davvero l’inizio di conseguenze infauste ed imprevedibili.

 

Le svolte autoritarie iniziano sempre con provvedimenti legislativi apparentemente innocui e che addirittura trovano plauso e consenso proprio nelle vittime ossia nello stesso corpo elettorale abilmente manovrato e condizionato da argomenti capziosi, demagogici e populisti. Con piccole riforme, apparentemente, democratiche e di limitata importanza negli anni Venti e negli anni Trenta del secolo scorso in Europa iniziarono svolte autoritarie i cui esiti infausti per il mondo intero sono a tutti noti e dovrebbero servire sempre da monito per tutti.

 

Il 20 e 21 settembre 2020 potrebbe diventare una data storica. 

 

Se dovesse essere confermato il taglio dei parlamentari, un giorno non molto lontano le italiane e gli italiani potremmo rimproverarci di non aver fatto abbastanza per evitare che la nostra seppur fragile democrazia continuasse a subire gli inesorabili colpi di una plutocrazia globale subdola e pervicace.

 

Se dovessero vincere i “NO” potremmo dire di avere contribuito a sostenere l’ordinamento pluralista e democratico nel nostro Paese e al tempo stesso dovremmo, immediatamente e senza indugi, assumerci l’onere di cominciare una grande battaglia di rinnovamento per l’attuazione di riforme condivise, anche costituzionali, per rendere sempre più concreta e compiuta la nostra Costituzione e la nostra democrazia a cominciare dalla sovranità popolare.

 

Tra i primi adempimenti da porre all’ordine del giorno, comunque e in ogni caso e qualunque possa essere l’esito referendario, non potrà non esserci l’impegno per l’approvazione di una nuova legge elettorale.

 

Una legge elettorale non più confezionata ad “usum Delphini e che non consenta più a pochi e cinici oligarchi di partito o peggio ancora ad un ristretto gruppo di capi manipoli, absit iniuria verbis, il potere di “nominare”, a loro piacimento, deputati e senatori, spogliando, di fatto, i cittadini del diritto di eleggere i propri rappresentanti e vanificando in tal modo il principio costituzionalmente garantito della sovranità popolare.

 

Occorrerà lottare per una legge elettorale che possa garantire governabilità e stabilità e al tempo stesso una rappresentanza proporzionale e pluralista restituendo ai cittadini la pienezza della sovranità e il diritto di eleggere liberamente e democraticamente i propri rappresentanti. Occorrerà impegnarsi per garantire agli elettori il diritto di scegliere tanto la lista quanto i candidati che, se eletti, dovranno rappresentare il popolo italiano, liberi da qualsiasi vincolo di mandato o da gravose imposizioni.

 

Sarà necessaria una legge elettorale capace di garantire una rappresentanza piena e pluralista e soprattutto capace di garantire la costituzione di un Parlamento di “eletti” liberi e non di “nominati” e soggiogati.

 

Solo così si potrà restituire al Popolo italiano quella sovranità solennemente consacrata nella nostra Costituzione e al Parlamento dignità, centralità e legittimità che gli sono propri.

 

Nella consapevolezza che su questa terra nulla è eterno, occorrerà che un Parlamento liberamente e democraticamente eletto dal Popolo, possa con senso di responsabilità avviare un processo di riforme costituzionali serie e concrete che abbiano come obiettivo il compimento dei principi e dei valori consacrati nella nostra Costituzione per promuovere lo sviluppo economico, sociale, politico culturale del popolo italiano nel rispetto della libertà, della democrazia, della solidarietà, della dignità e dei diritti inviolabili di ogni persona umana sia singola e sia nelle formazioni sociali.

 

La lotta è e sarà sempre più impari. L’avere subdolamente messo insieme elezioni regionali e comunali con il referendum rende ancor più difficile il confronto sui temi referendari che esulano dalle tematiche partitiche e amministrative locali.

 

Bisognerà avere il coraggio di non lasciarsi travolgere dall’ondata populista e demagogica né tantomeno da e fuorvianti argomentazioni che obbediscono a precise finalità antidemocratiche e reazionarie che tendono a soffocare ogni anelito di promozione umana e di sviluppo integrale delle persone.

 

Bisognerà avere il coraggio di dire “NO” a una riforma che tende a svilire, indebolire, esautorare e mortificare il ruolo e le funzioni del Parlamento.

 

Bisognerà avere il coraggio di dire “NO” a chi con argomentazioni subdole, retoriche, demagogiche e soprattutto destituite da ogni e qualsiasi fondamento, cerca di presentare tale riforma come panacea di tutti i mali.

 

Sarebbe grave e terribile che il popolo si lasciasse ingannare, istigare e condurre al suicidio proprio dai suoi nemici travestiti da “amici”.

 

Così come sarebbe suicida, dissennato e assurdo darsi per vinti.

 

Votare a favore del taglio dei parlamentari non vuol dire dare una lezione severa alla “casta” e voler cambiare in meglio. Anzi, è esattamente il contrario. 

 

Interessi economici e finanziari nazionali e internazionali, ormai da tempo, hanno tentato e continuano a tentare di soffocare la nostra democrazia indebolendo la nostra Costituzione e rendendo il Parlamento, cuore pulsante di ogni democrazia, quanto più inconsistente possibile.

 

Occorre, pertanto, finché libertà, democrazia e sovranità saranno ancora, e seppur in parte nelle nostre mani, riflettere seriamente e ragionare senza condizionamenti emotivi sull’importanza e sulle conseguenze del voto che andremo ad esprimere domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020.

 

Nella scheda elettorale che ci verrà consegnata dal Presidente del Seggio elettorale di competenza troveremo la seguente domanda:

 

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n° 240 del 12 ottobre 2019?»

 

E ciascuno di noi, grazie ai diritti, alla libertà di voto che ancora oggi la nostra Costituzione ci garantisce potremo votare “NO” segnando con un segno di croce il “NO” che troveremo scritto sulla stessa scheda.  

 

 

 

TABELLA A – STIPENDI BASE PERCEPITI DAI PARLAMENTARI NEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEI  RIFERITI ALL’ANNO 2016 (1)

Stato

stipendio annuo percepito da ogni singolo parlamentare

Italia

€ 125.220

Austria

€ 121.608

Germania

€ 108.894

paesi bassi

   89.770

regno unito

   88.725

Irlanda

   87.258

Belgio

   86.064

Francia

   85.713

Lussemburgo

   80.872

Svezia

   78.837

 Finlandia

  76.884

Grecia

  61.620

Cipro

  47.324

portogallo

  43.493

Estonia

  41.270

Slovenia

  41.030

spagna

  33.766

Croazia

  32.635

 Lituania

  30.380

Lettonia

  29.376

repubblica ceca

  29.200

Ungheria

  28.942

polonia

  26.760

Slovacchia

  23.532

malta

  21.731

Bulgaria

  18.314

Romania

  14.345

 

(1)    fonte: national parliaments -  basic salary of mps – lower house member’s basic salary (gross, annual) nostra elaborazione 

 

TABELLA B – STIPENDI BASE PERCEPITI DAI PARLAMENTARI NEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA  RIFERITI ALL’ANNO 2016 (1)

Stato

stipendio annuo percepito da ogni singolo parlamentare (1)

stipendio annuo percepito da ogni singolo parlamentare (2)

Italia

€ 125.220

€ 144.000

Austria

€ 121.608

  106.583

Germania

€ 108.894

    84.108

paesi bassi

   89.770

    86.125 

regno unito

   88.725

€ 66.396

Irlanda

   87.258

N.D.

Belgio

   86.064

   72.017 

Francia

   85.713

   62.779

Lussemburgo

   80.872

   66.432

Svezia

   78.837

€ 69.017

 Finlandia

  76.884

  59.640

Grecia

  61.620

  68.575

Cipro

  47.324

  48.960

portogallo

  43.493

  41.387

Estonia

  41.270

N.D.

Slovenia

  41.030

€ 50.400

spagna

  33.766

  35.051

Croazia

  32.635

N.D.

 Lituania

  30.380

N.D.

Lettonia

  29.376

N.D.

repubblica ceca

  29.200

N.D.

Ungheria

  28.942

N.D.

polonia

  26.760

N.D.

Slovacchia

  23.532

€ 25.920

malta

  21.731

 15.768 

Bulgaria

  18.314

N.D.

Romania

  14.345

N.D.

(1)   fonte: national parliaments -  basic salary of mps – lower house member’s basic salary (gross, annual) nostra elaborazione.

(2)  fonte: Dossier Ocse/ Eurostat  3 agosto 2013 e dati di Independent Parliamentary Standards Authority (Ipsa) di F.Q. –2013 in il Telegraph.

 

 

 

TABELLA C* - STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA:

NUMERO DI DEPUTATI IN RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE (1) 

Stato

Popolazione

Numero

deputati

numero abitanti per deputato

deputati per 100.000 abitanti

Malta

     475.701

68

6.996

14,3

Lussemburgo

      602.005

60

10.033

10,00

Estonia

    1.319.133

101

13.061

7,7

Cipro

       864.236

56

15.433

6,5

Lettonia

   1.934.379

100

19.344

5,2

Lituania

   2.808.901

141

19.921

5,0

Slovenia

   2.066.880

90

22.965

4,4

Croazia

   4.105.493

151

27.189

3,7

Finlandia

    5.513.130

200

27.566

3,6

Bulgaria

   7.050.034

240

29.375

3,4

Svezia 

10.120.242

349

28.998

3,4

Irlanda

   4.838.259

158

30.622

3,3

Danimarca

   5.781.190

179

32.297

3,1

Grecia

 10.738.868

300

35.796

2,8

Slovacchia

   5.443.120

150

36.287

2,8

Portogallo

10.291.027

230

44.744

2,2

Austria

  8.822.267

183

48.209

2,1

Ungheria

   9.778.371

199

49.138

2,0

Rep. Ceca

10.610.055

200

53.050

1,9

Romania

19.523.621

329

59.342

1,7

Belgio

11.413.958

150

76.097

1,3

Polonia

37.976.687

460

82.558

1,2

Italia  (2)

60.483.973

630

96.006

1,0

Regno Unito

66.238.007

650

101.905

1,0

Francia

 67.221.943

577

116.503

0,9

Germania

 82.850.000

709

116.885

0.9

Paesi bassi

17.118.084

150

114.121

0,9

Spagna

46.659.302

350

133.312

0,8

* fonte: dossier senato della repubblica e camera dei deputati a.s. n. 214 – 515 – 805 – b del 25 giugno 2019 pagg. 21-22 – nostra elaborazione 

 (1) La tabella è redatta tenendo conto del numero dei parlamentari in rapporto al numero degli abitanti in ordine decrescente. (L’Italia, a legislazione vigente, si trova al 23° posto insieme al Regno Unito).

 

(2) Situazione a legislazione vigente.

 

 

 

 

 

 

TABELLA D* - STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA:

NUMERO DI DEPUTATI IN RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE (1)

Stato

Popolazione

Numero

deputati

numero abitanti per deputato

deputati per 100.000 abitanti

Austria

  8.822.267

183

48.209

2,1

Belgio

11.413.958

150

76.097

1,3

Bulgaria

   7.050.034

240

29.375

3,4

Cipro

       864.236

56

15.433

6,5

Croazia

   4.105.493

151

27.189

3,7

Danimarca

   5.781.190

179

32.297

3,1

Estonia

    1.319.133

101

13.061

7,7

Finlandia

    5.513.130

200

27.566

3,6

Francia

 67.221.943

577

116.503

0,9

Germania

 82.850.000

709

116.885

0.9

Grecia

 10.738.868

300

35.796

2,8

Irlanda

   4.838.259

158

30.622

3,3

Italia  (2)

60.483.973

630

96.006

1,0

Italia (3)

60.483.973

400

151.210

0,7

Lettonia

   1.934.379

100

19.344

5,2

Lituania

   2.808.901

141

19.921

5,0

Lussemburgo

      602.005

60

10.033

10,00

Malta

     475.701

68

6.996

14,3

Paesi bassi

17.118.084

150

114.121

0,9

Polonia

37.976.687

460

82.558

1,2

Portogallo

10.291.027

230

44.744

2,2

Regno Unito

66.238.007

650

101.905

1,0

Rep. Ceca

10.610.055

200

53.050

1,9

Romania

19.523.621

329

59.342

1,7

Slovacchia

   5.443.120

150

36.287

2,8

Slovenia

   2.066.880

90

22.965

4,4

Spagna

46.659.302

350

133.312

0,8

Svezia 

10.120.242

349

28.998

3,4

Ungheria

   9.778.371

199

49.138

2,0

* fonte: dossier senato della repubblica e camera dei deputati a.s. n. 214 – 515 – 805 – b del 25 giugno 2019 pagg. 21-22 – nostra elaborazione 

(1) La tabella è redatta in ordine alfabetico.

(2) Situazione a legislazione vigente.

(3) Situazione in caso di modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione

 

 

 

 

 

 

TABELLA E* - STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA: NUMERO DI SENATORI O MEMBRI CAMERE ALTE IN RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE (1)

Stato

Popolazione

Numero membri

numero abitanti per membro

membri per 100.000 abitanti

Austria

  8.822.267

61

144.627

0,7

Belgio

11.413.958

60

190.218

0,5

Bulgaria

   7.050.034

 

 

 

Cipro

       864.236

 

 

 

Croazia

   4.105.493

 

 

 

Danimarca

   5.781.190

 

 

 

Estonia

    1.319.133

 

 

 

Finlandia

    5.513.130

 

 

 

Francia

 67.221.943

348

193.167

0,5

Germania

 82.850.000

69

1.200.725

0,1

Grecia

 10.738.868

 

 

 

Irlanda

   4.838.259

60

80.638

1,2

Italia  (2)

60.483.973

315

192.013

0,5

Italia (3)

60.483.973

200

302.420

0,3

Lettonia

   1.934.379

 

 

 

Lituania

   2.808.901

 

 

 

Lussemburgo

      602.005

 

 

 

Malta

     475.701

 

 

 

Paesi bassi

17.118.084

75

228.241

0,4

Polonia

37.976.687

100

379.767

0,3

Portogallo

10.291.027

 

 

 

Regno Unito

66.238.007

792

83.634

1,2

Rep. Ceca

10.610.055

81

130.988

0,8

Romania

19.523.621

136

143.556

0,7

Slovacchia

   5.443.120

 

 

 

Slovenia

   2.066.880

40

5672

1,9

Spagna

46.659.302

266

175.411

0,6

Svezia 

10.120.242

 

 

 

Ungheria

   9.778.371

 

 

 

 

* fonte: dossier senato della repubblica e camera dei deputati a.s. n. 214 – 515 – 805 – b del 25 giugno 2019 pag. 27-28 – nostra elaborazione

(1) La tabella è redatta in ordine alfabetico.

(2) Situazione a legislazione vigente.

(3) Situazione in caso di modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione

 

 

 

 

 

 

TABELLA F * - STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA: NUMERO TOTALE DI PARLAMENTARI IN RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE (1)

Stato

Popolazione

Numero totale di parlamentari

 

numero abitanti per parlamentare

parlamentari per 100.000 abitanti

Austria

  8.822.267

183 + 61= 244

36.157

2,8

Belgio

11.413.958

150 + 60= 210

54.352

1,8

Bulgaria

   7.050.034

240

29.375

3,4

Cipro

       864.236

56

15.433

6,5

Croazia

   4.105.493

151

27.189

3,7

Danimarca

   5.781.190

179

32.297

3,1

Estonia

    1.319.133

101

13.061

7,7

Finlandia

    5.513.130

200

27.566

3,6

Francia

 67.221.943

577 + 348 = 925

72.672

1,4

Germania

 82.850.000

709  + 69  = 778

106.491

0.9

Grecia

 10.738.868

300

35.796

2,8

Irlanda

   4.838.259

158 + 60 = 218

22.194

4,5

Italia  (2)

60.317.000 (4)

630 + 315 = 945

64.004

1,56

Italia (3)

60.317.000 (4)

400 +200 = 600

100.806

0,99

Lettonia

   1.934.379

100

19.344

5,2

Lituania

   2.808.901

141

19.921

5,0

Lussemburgo

      602.005

60

10.033

10,00

Malta

     475.701

68

6.996

14,3

Paesi bassi

17.118.084

150 + 75 = 225

76.080

1,3

Polonia

37.976.687

460 + 100 = 560

67.814

1,5

Portogallo

10.291.027

230

44.744

2,2

Regno Unito 

66.238.007

650 + 792 = 1.442

45.934

2,2

Rep. Ceca

10.610.055

200 + 81 = 281

37.758

2,5

Romania

19.523.621

329 + 136 = 465

41.986

2,4

Slovacchia

   5.443.120

150

36.287

2,8

Slovenia

   2.066.880

90 + 40 = 130

15.899

6,3

Spagna

46.659.302

350 + 266 = 616

75.745

1,3

Svezia 

10.120.242

349

28.998

3,4

Ungheria

   9.778.371

199

49.138

2,0

* fonte: dossier senato della repubblica e camera dei deputati a.s. n. 214 – 515 – 805 – b del 25 giugno 2019 – nostra elaborazione 

(1) La tabella è redatta in ordine alfabetico.

(2) Situazione a legislazione vigente.

(3) Situazione in caso di modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione.

(4) Dati rilevati dall’Istat il 15 febbraio 2020

 

 

 

 

 

 

TABELLA G * - STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA: NUMERO TOTALE DI PARLAMENTARI IN RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE (1)

Stato

Popolazione

Numero totale di parlamentari

 

numero abitanti per parlamentare

parlamentari per 100.000 abitanti

Malta

     475.701

68

6.996

14,3

Lussemburgo

      602.005

60

10.033

10,00

Estonia

    1.319.133

101

13.061

7,7

Cipro

       864.236

56

15.433

6,5

Slovenia

   2.066.880

90 + 40 = 130

15.899

6,3

Lettonia

   1.934.379

100

19.344

5,2

Lituania

   2.808.901

141

19.921

5,0

Irlanda

   4.838.259

158 + 60 = 218

22.194

4,5

Croazia

   4.105.493

151

27.189

3,7

Finlandia

    5.513.130

200

27.566

3,6

Bulgaria

   7.050.034

240

29.375

3,4

Svezia 

10.120.242

349

28.998

3,4

Danimarca

   5.781.190

179

32.297

3,1

Austria

  8.822.267

183 + 61= 244

36.157

2,8

Grecia

 10.738.868

300

35.796

2,8

Slovacchia

   5.443.120

150

36.287

2,8

Rep. Ceca

10.610.055

200 + 81 = 281

37.758

2,5

Romania

19.523.621

329 + 136 = 465

41.986

2,4

Portogallo

10.291.027

230

44.744

2,2

Regno Unito 

66.238.007

650 + 792 = 1.442

45.934

2,2

Ungheria

   9.778.371

199

49.138

2,0

Belgio

11.413.958

150 + 60= 210

54.352

1,8

Polonia

37.976.687

460 + 100 = 560

67.814

1,5

Italia  (2)

60.317.000 (4)

630 + 315 = 945

64.004

1,5

Francia

 67.221.943

577 + 348 = 925

72.672

1,4

Paesi bassi

17.118.084

150 + 75 = 225

76.080

1,3

Spagna

46.659.302

350 + 266 = 616

75.745

1,3

Italia (3)

60.317.000 (4)

400 +200 = 600

100.806

0,99

Germania

 82.850.000

709  + 69  = 778

106.491

0.9

* fonte: dossier senato della repubblica e camera dei deputati a.s. n. 214 – 515 – 805 – b del 25 giugno 2019 – nostra elaborazione 

(1) La tabella è redatta tenendo conto del numero dei parlamentari in rapporto al numero degli abitanti in ordine decrescente. (L’Italia, a legislazione vigente, si trova al 23° posto insieme alla Polonia e a pochissima distanza da Francia, Paesi Bassi e Spagna.

(2) Situazione a legislazione vigente.

(3) Situazione in caso di modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione.

(4) Dati rilevati dall’Istat il 15 febbraio 2020

 

 

 

 

 

 

TABELLA H –EFFETTI SUI VOTI NECESSARI IN CASO DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 56 E 57 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA.

ORGANO

VOTI NECESSARI

A LEGISLAZIONE VIGENTE

voti necessari in caso di modifica costituzionale

modifica della costituzione – Camera dei deputati - (art. 138 Costituzione)

 

Componenti 630

 

Nella seconda votazione occorrono 316 voti (Maggioranza assoluta dei componenti). In tal caso la legge può essere sottoposta a referendum.

 

non si fa luogo a referendum quando la legge costituzionale nella seconda votazione ottiene i ⅔ dei componenti ossia 421 voti.

 

Componenti 400

 

Nella seconda votazione occorrono 201 voti (Maggioranza assoluta dei componenti). In tal caso la legge può essere sottoposta a referendum.

 

non si fa luogo a referendum quando la legge costituzionale nella seconda votazione ottiene i ⅔ dei componenti ossia 267 voti.

 

modifica della costituzione – Senato della Repubblica - (art. 138 Costituzione)

 

315 senatori eletti + 5 senatori a vita +1 ex presidente della repubblica – 

totale complessivo 321 componenti. 

 

Nella seconda votazione occorrono 161 voti (Maggioranza assoluta dei componenti). In tal caso la legge può essere sottoposta a referendum.

 

non si fa luogo a referendum quando la legge costituzionale nella seconda votazione ottiene i ⅔ dei componenti, ossia 215 voti.

 

200 senatori eletti + 5 senatori a vita +1 ex presidente della repubblica – 

totale complessivo 206 componenti. 

 

Nella seconda votazione occorrono 104 voti (Maggioranza assoluta dei componenti). In tal caso la legge può essere sottoposta a referendum.

 

non si fa luogo a referendum quando la legge costituzionale nella seconda votazione ottiene i ⅔ dei componenti, ossia 138 voti.

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA I – PARLAMENTO RIUNITO IN SEDUTA COMUNE (ART. 55 DELLA COSTITUZIONE) RIPERCURSIONNI SUGLI ALTRI ORGANI COSTITUZIONALI.  VOTI NECESSARI A LEGISLAZIONE VIGENTE E IN CASO DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 56 E 57 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA.

ORGANO

VOTI NECESSARI 

A LEGISLAZIONE VIGENTE

voti necessari in caso di modifica costituzionale.

elezione del presidente della repubblica (Art. 83 Costituzione)

Componenti 1009 (630 deputati, 315 senatori, 58 delegati regionali, 5 senatori a vita, 1 ex presidente della repubblica).

 

occorrono 673 voti nelle prime 3 votazioni (⅔ dei componenti) e 505 voti (maggioranza assoluta dei componenti) nelle successive votazioni.

Componenti 664 (400 deputati, 200 senatori, 58 delegati regionali, 5 senatori a vita, 1 ex presidente della repubblica).

 

occorrono 443 voti nelle prime 3 votazioni (⅔ dei componenti) e 333 voti (maggioranza assoluta dei componenti) nelle successive votazioni.

elezione di 1/3 dei giudici della corte costituzionale /art. 135 Costituzione)

 

Componenti 951 (630 deputati, 315 senatori, 5 senatori a vita, 1 ex presidente della repubblica).

 

occorrono 635 voti nelle prime 3 votazioni (⅔ dei componenti) e 571 voti (3/5 dei componenti) nelle successive votazioni.

Componenti 606 (400 deputati, 200 senatori, 5 senatori a vita, 1 ex presidente della repubblica).

 

occorrono 405 voti nelle prime 3 votazioni (⅔ dei componenti) e 364 voti (3/5 dei componenti) nelle successive votazioni.

elezione di 1/3 dei componenti il  consiglio superiore della magistratura (art. 104 costituzione) 

Componenti 951 (630 deputati, 315 senatori, 5 senatori a vita, 1 ex presidente della repubblica).

 

occorrono 571 voti (3/5 dei componenti) nelle prime due votazioni e i 3/5 dei votanti nelle successive votazioni.

Componenti 606 (400 deputati, 200 senatori, 5 senatori a vita, 1 ex presidente della repubblica).

 

occorrono 364 voti (3/5 dei componenti) nelle prime due votazioni e i 3/5 dei votanti nelle successive votazioni.

messa in stato d’accusa del presidente della repubblica (Art. 90 Costituzione)

Componenti 951 (630 deputati, 315 senatori, 5 senatori a vita, 1 ex presidente della repubblica).

 

occorrono 476 voti (Maggioranza assoluta dei componenti).

Componenti 606 (400 deputati, 200 senatori, 5 senatori a vita, 1 ex presidente della repubblica).

 

occorrono 304 voti 

(Maggioranza assoluta dei componenti).

 

Naro, 31 agosto 2020     

                                                                   

Giovanni Tesè

Avvocato – Docente di discipline giuridiche ed economiche



[1]Contenuto del manifesto affisso nella Città di Naro.

[2]Articolo 75 della Costituzione  «È  indetto referendum popolare [cfr. art. 87 c. 6] per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge [cfr. artt. 7677], quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio [cfr. art. 81], di amnistia e di indulto [cfr. art. 79], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [cfr. art. 80].

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.»

 

[3]Articolo 123- «Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. 

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.

 Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.»

 

[4]Articolo 132- «Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse [cfr. XI].

Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.»

 

[5]Articolo 133- «Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.»

 

[6]Articolo 138- « Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art. 72 c.4].

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. 87 c.6] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. 73 c.187 c.5 ], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.»

[7]Articolo modificato con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2 («Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione») (G. U. n. 40 del 12 febbraio 1963) e 23 gennaio 2001, n. 1 («Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all’estero») (G. U. n. 19 del 24 gennaio 2001). 

 

[8]Articolo modificato con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2 («Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione») (G.U. n. 40 del 12 febbraio 1963), 27 dicembre 1963, n. 3 («Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise») (G.  n. 3 del 4 gennaio 1964) e 23 gennaio 2001, n. 1 («Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all’estero») (G.U. n. 19 del 24 gennaio 2001). 

 

[9]Cfr.Risultati contenuti nella relazione della Commissione presieduta dal presidente dell’Istat Enrico Giovannini e depositata in Parlamento il 31 dicembre 2010. 

[10]Vedasi Alessandro Cipolla, “Stipendi parlamentari: quanto guadagnano deputati e senatori?”  https://www.money.it> Notizie e Approfondimenti > Politica italiana, 9 ottobre 2019.

[11] Vedasi gli articoli 56 e 57 della Costituzione italiana antecedenti alle modifiche apportate con la riforma costituzionale del 1963.

Nessun commento:

Posta un commento